Sinistri stradali:
se il pedone appare all’improvviso, il conducente non ha alcuna responsabilità
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4551 del 2017, ha chiarito che in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento del pedone, la responsabilità del conducente è ESCLUSA quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento. Tale situazione ricorrente quando il pedone tiene una condotta imprevedibile ed anormale, e quindi l’automobilista si trovi nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e di effettuare tempestivamente i movimenti per evitarlo, con la normale diligenza.