Procedure di sovraindebitamento
Per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento cosi detto “presupposto oggettivo.”
Come specificato dall’art. 6, il debitore si deve trovare in una condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio liquidabile, che lo pone in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti.
Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo per essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, l’unico soggetto previsto dalla legge è il consumatore.
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b) specifica che il consumatore è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta.”
Oltre al consumatore, gli altri soggetti che possono essere ammessi al procedimento sono:
- gli imprenditori commerciali non fallibili perché non soddisfano i requisiti dimensionali richiesti; dall’art. 1 della legge fallimento;
- gli imprenditori commerciali individuali che hanno cessato l’attività e si sono cancellati dal registro delle imprese da un anno;
- le start up innovative (escluse dal fallimento dal d.l n. 179/2012);
- gli imprenditori agricoli;
- i soci di società di persone (art. 147 legge fallimento);
- gli artisti e i professionisti;
- le società di professionisti;
- le associazioni professionali (purché tutti sottoscrivano la proposta);
- l’erede dell’imprenditore defunto che ha accettato con beneficio d’inventario e purché sia trascorso un anno dal decesso;
- gli enti privati (fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, associazioni sportive dilettanti, onlus e enti lirici) che non svolgano attività commerciale.
Organismi di Composizione della Crisi
Gli OCC (Organismi di Composizione della Crisi: camere di commercio; ordini professionali: notai, avvocati, commercialisti, esperti contabili, comuni, province, regioni, città metropolitane, professionisti in forma individuale o societaria con i requisiti di cui all’art. 28 L.F.; notai nominati dal giudice delegato o dal tribunale), svolgono funzioni di consulenza legale e finanziaria e rivestono il ruolo di ausiliari del giudice. Essi:
- aiutano il debitore nell’elaborazione ed esecuzione del piano;
- fungono da liquidatori giudiziali nell’accordo e nel piano del consumatore;
- sono di ausilio al Giudice nella relazione, nell’esame della proposta e nel rilascio dell’attestazione di fattibilità;
- comunicano con i creditori;
- provvedono all’adempimento delle formalità pubblicitarie;
- liquidano il patrimonio e gestiscono la liquidazione;
- redigono e inviano la relazione ai creditori sui consensi espressi e in seguito la trasmettono al giudice, con le contestazioni ricevute.
Per il compimento della loro attività essi possono avere accesso, se autorizzati dal giudice, all’anagrafe tributaria, alle centrali rischi, ai sistemi di informazione creditizia e alle banche dati pubbliche come il Pra ed Equitalia.
Essi devono essere iscritti nel registro tenuto dal ministero della Giustizia. Il decreto 202/2014 ne regola la formazione, la cancellazione, la sospensione, i compensi spettanti e ne determina i requisiti professionali.
Requisiti di ammissibilità e proposta di accordo
In base a quanto previsto dall’art. 7 della legge 3/2012, il debitore, con l’aiuto di un OCC deve redigere una proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti, al fine di soddisfare i creditori.
Il debitore è libero di proporre:
- una dilazione di pagamento;
- la loro rimessione parziale;
- la divisione dei creditori in classi;
- il pagamento parziale dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, anche se con limiti precisi;
- l’affidamento del patrimonio a un gestore che provveda alla liquidazione e alla successiva ripartizione del ricavato;
- la datio in solutum di beni;
- di mandare all’incasso i crediti in favore degli stessi o di terzi;
- la cessione di crediti futuri.
La proposta non è ammissibile se:
- Il debitore è sottoposto a procedure concorsuali;
- se nei cinque anni precedenti è già ricorso ad una procedura di liquidazione o di sovraindebitamento;
- se un accordo precedente ha avuto un esito negativo (risoluzione o revoca) per condotte a lui imputabili.
- Se il patrimonio del debitore non garantisce la realizzazione concreta dell’accordo, soggetti terzi possono venire in suo aiuto conferendo beni, anche in garanzia.
Il piano del consumatore
Il consumatore, può proporre, in alternativa alla proposta di accordo di cui all’art. 7, il piano del consumatore, che non richiede l’approvazione dei creditori, ma una mera valutazione di fattibilità da parte del giudice, supportata da una relazione dell’OCC, che deve contenere quanto previsto dall’art. 9, co. 3 bis.
Per omologare il piano del consumatore il Giudice deve limitarsi a verificare che lo stesso sia fattibile, ammissibile, che il debitore sia meritevole e che non abbia compiuto atti per frodare i creditori.
L’art. 12 ter dispone che dalla data dell’omologazione del piano i creditori anteriori ad esso non possono intraprendere o continuare azioni cautelari o esecutive, né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore.