Legge 104, quando la revisione è obbligatoria e quando non lo è

Legge 104, quando la revisione è obbligatoria e quando non lo è

La revisione è obbligatoria quando il portatore di handicap è in età evolutiva o nei casi in cui l’invalidità viene definita nel verbale come soggetta ad aggiornamento entro un determinato termine.
Non è invece obbligatoria se la commissione ha accertato che l’handicap grave ha carattere permanente e non è soggetto a variazioni nel corso del tempo.
Fino a che non termina l’iter di revisione, l’interessato potrà continuare a godere dei benefici previsti dalla legge 104.
In caso di revisione è l’Inps a convocare gli interessati davanti alla commissione medica che valuterà la documentazione già presentata, per cui non bisogna far nulla né presentare ulteriori certificati medici.
Dopo l’accertamento, sono possibili due esiti:

  • nel caso in cui venga confermato il grave stato di disabilità del lavoratore, l’Inps manda una notifica al beneficiario e al datore di lavoro prorogando gli effetti della precedente autorizzazione
  • in caso di esito negativo l’Inps informa il portatore di handicap, il familiare lavoratore dipendente e l’azienda presso cui è occupato, che gli effetti del provvedimento cessano a partire dal giorno successivo la data di definizione del verbale di revisione.
    Eventuali benefici già riconosciuti saranno recuperati a posteriori.

Qualora il beneficiario non si presenti alla convocazione della Commissione medica e non fornisca alcuna giustificazione al riguardo, si perdono le agevolazioni dal giorno successivo alla data di assenza.
Qualora invece risulti presente una giustificazione utile in relazione all’assenza, l’Inps fissa una seconda convocazione.
Nel caso in cui sia necessario chiedere il rinnovo dei permessi legati alla legge 104, sarà indispensabile compilare gli appositi moduli rilasciati dall’Inps e riguardanti la “domanda di rivedibilità”.
Con la domanda di rivedibilità, l’interessato può chiedere all’Inps di essere sottoposto ad una nuova visita per accertare il peggioramento delle proprie condizioni.
La domanda, dunque, può essere avanzata solo se le condizioni di salute sono cambiate, rispetto alla precedente visita che ha dato luogo al riconoscimento dell’handicap.

Avv. Antonella Raimondo & Giovanni M. G. Raimondo

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