Danni causati da Animali randagi: chi paga?
Il numero delle cause per risarcimento danni derivanti da aggressioni di cani randagi a pedoni, ciclisti e motociclisti è in continua crescita a causa dell’aumentare del fenomeno del randagismo.
Sorge il dubbio o meglio ancora, il “problema” di chi sia la competenza e chi, concretamente, debba ristorare il danno subito.
Con l’ordinanza n. 12495/2017 depositata il 18 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affrontato la questione statuendo che ai fini dell’individuazione della legittimazione passiva è necessario analizzare la normativa regionale in quanto la legge quadro statale n. 281/1991 non indica a quale ente spetta il compito di cattura e custodia dei cani randagi, ma la regolamentazione della materia è demandata alle Regioni.
Gli ermellini hanno ribadito il principio secondo il quale: “la responsabilità per i danni causati da cani randagi spetti esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi”.
Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso della ASL confermando la condanna al risarcimento dei danni nei soli confronti del Comune, in quanto la legge della Regione in questione, attribuisce esclusivamente ai comuni il compito di cattura dei randagi e della custodia degli stessi nelle apposite strutture, mentre alla ASL sono attribuiti semplici compiti di generale controllo della popolazione canina.