Cyberbullismo

Cyberbullismo

Il 17 maggio 2017, la Camera dei Deputati ha approvato la proposta di legge n. 3139-B, con 432 favorevoli, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Il testo definisce il cyberbullismo come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

I minori sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo potranno chiedere direttamente al gestore di un sito internet o social network di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi, cosiddetti “cyber aggressioni.”

L’articolo 2 prevede che qualora il gestore ignori la richiesta entro 48 ore dalla sua presa incarico , la vittima, questa volta con il genitore informato, potrà rivolgersi al Garante per la Privacy che dovrà intervenire entro le successive 48 ore.

Controlli anche belle scuole dove, oltre ad avviare una “campagna” di lotta al cyberbullismo, eventuali episodi in ambito scolastico dovranno essere tempestivamente segnalati da parte del dirigente responsabile dell’istituto ai genitori o ai tutori dei minori coinvolti.

Obiettivo della legge è contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Avv. Raimondo Antonella & Raimondo Giovanni
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