Bollo Auto e Legge 104
La legge prevede l’esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.
L’esenzione riguarda le auto e altri veicoli con cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l’accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L’esenzione del bollo auto è concessa per un solo veicolo che deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultante dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti;
2) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
3) Disabilità mentale o psichica;
4) Disabilità per cecità o sordità.
La disabilità deve essere stata riconosciuta da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie e attestata su verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL di cui all’art. 4 della legge n.104/1992.