Assegno di Natalità

Assegno di Natalità
Bonus Bebè

L’assegno di natalità (anche detto “Bonus bebè”) è un assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio nato, adottato o in affido pre-adottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro.

Viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato, è corrisposto mensilmente per un massimo di 36 mensilità.

L’assegno è di 80,00 euro per ogni figlio che, diventano 160,00 se il reddito ISEE è inferiore a 7.000,00.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed il pagamento  è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

La domanda può essere presentata dal genitore che abbia: cittadinanza italiana, di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007, residenza in Italia, convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso comune).

Lo Studio, aiuta alla compilazione della domanda e da delucidazioni in merito.

Torna in alto