Novità Divorzio
Dopo la rivoluzionaria sentenza, nella quale la Suprema Corte di Cassazione, disponeva: “niente assegno di mantenimento se la ex convive con un altro” e che quindi, la costituzione di una nuova famiglia (anche se solo di fatto) faceva cessare il presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile, il 10.05.2017, con sentenza n° 11504/17, la prima sezione civile della Cassazione «ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell’assegno di mantenimento al parametro del tenore di vita matrimoniale, indicando come parametro di spettanza dell’assegno, l’indipendenza o l’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede».
Quindi, alla luce dell’ultima pronuncia giurisprudenziale, il mantenimento non va riconosciuto a chi è indipendente economicamente e cioè a chi, possiede redditi, patrimonio mobiliare e immobiliare, quindi ha la capacità e la possibilità effettiva di lavorare, e di avere la disponibilità stabile di un’abitazione.
Due importanti pronunce che, in corso di causa, delineano in modo diverso la corresponsione del cosiddetto “assegno di mantenimento”.