Videosorveglianza

Secondo la normativa vigente, le telecamere di videosorveglianza devono essere installate in aree di pertinenza propria: ciò significa che non è consentito riprendere aree comuni, come ad esempio cortili, parcheggi o pianerottoli.

La presenza d’impianti di videosorveglianza deve essere opportunamente segnalata attraverso appositi cartelli, i quali vanno affissi prima del raggio di azione del sistema di videosorveglianza e devono contenere specifiche informazioni.

Infatti, il Garante della Privacy ha stabilito che i cartelli, oltre a segnalare la presenza di un impianto di videosorveglianza privata, devono specificare chi ha deciso d’installarlo e per quale motivo.
I cartelli devono essere posizionati in un punto ben visibile e possono essere di qualsiasi dimensione.

Il Garante della Privacy considera legittima l’attività di videosorveglianza quando il titolare dell’impianto rispetta determinati principi. Essi sono:

1) Principio di liceità: gli impianti di videosorveglianza privata devono rispettare secondo quanto stabilito dalla normativa italiana;

2) Principio di proporzionalità: la scelta di un impianto di videosorveglianza privata deve avvenire quando altre misure sono risultate insufficienti per proteggere l’abitazione (come recinti o ringhiere);

3) Principio di finalità: lo scopo perseguito deve essere determinato, esplicito e legittimo. Ciò significa che per installare un impianto di videosorveglianza è necessario avere delle motivazioni reali;

4) Principio di necessità: le riprese che vengono eseguite dalle videocamere devono riguardare solo ciò che è necessario.

I principali rischi sono connessi alla possibilità di commettere il reato di interferenze illecite nella vit

a privata la norma in esame sanziona “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Avv. Antonella Raimondo & Giovanni M. G. Raimondo
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