Secondo la normativa vigente, le telecamere di videosorveglianza devono essere installate in aree di pertinenza propria: ciò significa che non è consentito riprendere aree comuni, come ad esempio cortili, parcheggi o pianerottoli.
La presenza d’impianti di videosorveglianza deve essere opportunamente segnalata attraverso appositi cartelli, i quali vanno affissi prima del raggio di azione del sistema di videosorveglianza e devono contenere specifiche informazioni.
Infatti, il Garante della Privacy ha stabilito che i cartelli, oltre a segnalare la presenza di un impianto di videosorveglianza privata, devono specificare chi ha deciso d’installarlo e per quale motivo.
I cartelli devono essere posizionati in un punto ben visibile e possono essere di qualsiasi dimensione.
Il Garante della Privacy considera legittima l’attività di videosorveglianza quando il titolare dell’impianto rispetta determinati principi. Essi sono:
1) Principio di liceità: gli impianti di videosorveglianza privata devono rispettare secondo quanto stabilito dalla normativa italiana;
2) Principio di proporzionalità: la scelta di un impianto di videosorveglianza privata deve avvenire quando altre misure sono risultate insufficienti per proteggere l’abitazione (come recinti o ringhiere);
3) Principio di finalità: lo scopo perseguito deve essere determinato, esplicito e legittimo. Ciò significa che per installare un impianto di videosorveglianza è necessario avere delle motivazioni reali;
4) Principio di necessità: le riprese che vengono eseguite dalle videocamere devono riguardare solo ciò che è necessario.
I principali rischi sono connessi alla possibilità di commettere il reato di interferenze illecite nella vit
a privata la norma in esame sanziona “chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614”.