Reddito di emergenza

Reddito di emergenza
Fino a 800 per chi ha un reddito ISEE inferiore a 15 mila

Il reddito di emergenza è un sostegno economico destinato alle famiglie che hanno un ISEE inferiore ai 15 mila euro e non percepiscono altre tipologie di sostegni.
La misura è a sostenere economicamente i nuclei familiari più in difficoltà a causa dell’emergenza dal Covid-19.

Chi può ottenere il reddito di emergenza?

Le famiglie colpite dalla crisi da Coronavirus e che rispettano le seguenti condizioni indicate nel comma 2 dell’art. 82 del D.L. 34/2020:

  • devono essere residenti in Italia;
  • un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore ad un ammontare compreso tra 400 ed 800 euro;
  • Valore del patrimonio mobiliare nel 2019 inferiore a 10 mila euro, aumentato di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20 mila euro; se in famiglia è presente un componente con disabilità grave o di non autosufficienza economica come definite dall’ISEE, il tetto massimo sale a 25 mila euro;
  • un valore ISEE inferiore a 15 mila euro.
Pur rispettando i requisiti prescritti dal comma 2, non è possibile percepire il reddito di emergenza se si è percepito o si percepisce ancora una delle seguenti indennità introdotte con il Decreto “Cura Italia” (indicate nel comma 3 del D.L. 34/2020) e introdotte o riconfermate con il Decreto Rilancio (indicate negli art. 84 e 85 del D.L. 34/2020):
    • indennità per liberi professionisti titolari di partita Iva e lavoratori co.co.co.;
    • indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
    • indennità per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
    • indennità per i lavoratori del settore agricolo;
    • indennità per i lavoratori dello spettacolo;
    • lavoratori dipendenti e autonomi percettori del reddito di ultima istanza;
    • indennità di 500 euro i lavoratori domestici.

Oltre a tali incompatibilità, sono esclusi dal Rem:

    • i percettori del reddito di cittadinanza;
    • i titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • i dipendenti con una retribuzione lorda superiore ad un ammontare compreso tra 400 ed 800 euro (parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare e calcolato in base agli stessi coefficienti utilizzati per il reddito di cittadianza).

È, infine, escluso:

    • chi si trova in uno stato detentivo;
    • chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
A quanto ammonta il reddito di emergenza?

Il comma 5 stabilisce l’ammontare del reddito di emergenza che è compreso tra i 400 euro e 800 euro, innalzabile fino ad 840 euro se in famiglia è presente un componente con disabilità grave o di non autosufficienza economica come definite dall’ISEE.
Il valore del Rem è parametrato in base al numero dei componenti del nucleo familiare e a parametri della scala di equivalenza utilizzati anche per il reddito di cittadinanza che vanno da 1 a un massimo di 2,1.
In base a tale scala, al nucleo familiare con un solo componente è attribuito il parametro 1; per ogni componente aggiuntivo il parametro è maggiorato di uno 0,4 (se maggiorenne) e di 0,2 (se minorenne) fino a un massimo di 2,1.
Sintetizzando in una tabella le casistiche familiari principali, ecco il reddito percepibile in base al numero dei componenti e del parametro applicato:

Il reddito di emergenza è erogato in due quote di importo come da tabella (ad esempio, il nucleo familiare composto da entrambi e genitori e un figlio minorenne percepirà due quote da 640 euro).
Il richiedente deve presentare un’apposita domanda entro il 30 giugno 2020 compilando il modulo che sarà predisposto dall’Inps, oppure presso i Caf e patronati autorizzati.

Avv. Antonella Raimondo & Giovanni M. G. Raimondo

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