Bonus facciate 2020

Bonus facciate 2020

La norma prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda il 90% delle spese sostenute nel 2020 e documentate, relative agli interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.
Le spese detraibili riguardano gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici anche consistenti nella sola:

    • Pulitura;
    • Tinteggiatura.

Purché riguardino esclusivamente:

    • Strutture opache della facciata;
    • Balconi;
    • Ornamenti e fregi.

Sembrerebbero quindi rimanere escluse dal bonus facciate le opere di manutenzione del coperto, di sostituzione degli infissi, degli impianti di scarico delle acque piovane, la manutenzione di impianti di illuminazione o altri cavi presenti come quelli di telefonia o televisivi nonché le spese di progettazione o altre prestazioni professionali connesse alle opere eseguite.
La nuova disciplina si applica agli immobili esistenti localizzati nelle zone A o B del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968, tali aree sono identificate nell’art. 2 del decreto citato e precisamente:

  • La zona A: riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • La zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate. Si considerano parzialmente edificate le zone: in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona, nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Attenzione va prestata al fatto che vengono esclusi gli edifici in aree a bassa densità abitativa.
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardino interventi influenti dal punto di vista termico oppure interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per fruire della detrazione gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, aggiornato dal decreto del ministero dello sviluppo economico 26 gennaio 2010. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni in materia di risparmio energetico.

Come beneficiare della detrazione concessa dal bonus facciate.

Per quanto riguarda le modalità di funzionamento della detrazione, la normativa prevede una ripartizione in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno della spesa ed in quelli successivi.
Il comma 223 della legge di bilancio 2020, stabilisce:
per godere della detrazione d’imposta i beneficiari devono indicare i dati catastali identificativi dell’immobile nella dichiarazione dei redditi e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
è necessario conservare ed esibire a richiesta degli uffici la relativa documentazione;
il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Avv. Antonella Raimondo & Giovanni M. G. Raimondo

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