Gratuito patrocinio

Gratuito patrocinio
Chi può richiederlo

Il Gratuito Patrocinio consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o che debbano difendersi davanti al giudice e il cui reddito annuo non supera 11.369,24 euro.
In caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi annui di ciascun componente il nucleo; tuttavia si tiene conto del solo reddito personale del richiedente se l’oggetto della causa sono diritti della personalità o nel caso vi siano interessi confliggenti con quelli degli altri familiari.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale si applica lo stesso limite di reddito di € 11.493,82, con un correttivo:
infatti l’art. 92 stabilisce che se il richiedente convive con il coniuge o altri familiari, il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legge che la regolamenta, il D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia):

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
La Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, viene presentata in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo ove:

  • ha sede il magistrato presso cui si svolge il processo;
  • ha sede il magistrato competente a conoscere del merito se il processo non è iniziato;
  • ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento nei casi di impugnazione presso la Corte di Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei Conti.

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato allegando fotocopia di un documento di identità valido; o dal difensore che dovrà autenticare la firma del richiedente.
Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda:

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità;
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda;
    • non ammissibilità della domanda;
    • rigetto della domanda;
    • trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

I membri dello Studio sono iscritti nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presso l’Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.
Siamo pertanto a disposizione per ogni chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’ammissione al gratuito patrocinio, nonché per fornire l’assistenza necessaria nella compilazione delle relative domande.

Avv. Antonella Raimondo & Giovanni M. G. Raimondo

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