News Assegno di divorzio
Il 30 aprile è stato concluso l’esame del d.d.l. AC n. 506, composto di due soli articoli, e volto a modificare il testo dell’articolo 5 della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970, in tema di assegno disposto a seguito dello scioglimento del matrimonio o dell’unione civile, nella finalità di adattarlo ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.
Secondo il progetto del nuovo articolo 5, al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile in favore di uno dei due coniugi, il Tribunale potrebbe quindi essere tenuto a valutare:
- la durata del matrimonio;
- le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’età e lo stato di salute del richiedente;
- il contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno, e anche di quello comune;
- il patrimonio e il reddito di ambedue;
- la ridotta capacità reddituale imputabile a ragioni oggettive, pure in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale ovvero di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, durante la vita matrimoniale;
- l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili, o in ogni caso non indipendenti in senso economico.
Tra le ulteriori novità, il disegno di legge in questione prevede:
- la predeterminazione della durata dell’assegno nelle ipotesi di ridotta capacità reddituale dell’istante, dovuta a ragioni contingenti o in ogni modo superabili;
- l’interruzione della corresponsione dell’assegno in ipotesi di nuove nozze, di unione civile con altra persona, ovvero di una stabile convivenza anche non registrata di colui che richiede l’assegno;
- l’obbligo di corresponsione dell’assegno, nei casi sopraelencati, non risorge a seguito della separazione ovvero dello scioglimento dell’unione civile, o della fine della convivenza;
- l’applicazione del nuovo testo dell’articolo 5 pure ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio già in corso, col dichiarato intento di “fornire risposte normative adeguate alla questione dell’equo bilanciamento degli interessi coinvolti dallo scioglimento del matrimonio”.
La riforma non guarda solo all’avvenire, ovvero ai divorzi che si incardineranno in futuro a seguito della sua definitiva entrata in vigore, ma anche a quelli in corso.
Il testo, infatti, stabilisce una disciplina transitoria precisando a chiare lettere che le novità si applicheranno anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.